Servizio di rilascio di copie autenticate di un documento originale.
Autentica di documenti
A chi è rivolto
A tutti i cittadini italiani residenti in Italia e all’estero e a tutti i cittadini stranieri residenti in Italia.
Descrizione
L’autenticazione serve per dimostrare che la copia di un documento è conforme all’originale e può essere chiesta in qualsiasi Comune italiano.
Il funzionario incaricato dell'autenticazione riceve una copia, verifica che sia identica al documento originale e che sia completa (ad esempio potrebbero esserci scritte a matita o comunque più leggere che non compaiono nella copia), quindi procede a dichiararla autentica apponendovi uno specifico timbro.
Come fare
È necessario presentarsi personalmente allo sportello.
Cosa serve
- Documento in originale
- Fotocopia del documento da autenticare
- Documento d’identità o riconoscimento del richiedente
Cosa si ottiene
Autentica della copia conforme di un documento originale
Tempi e scadenze
Nessuna Scadenza
Il servizio è erogato in tempo reale.
Costi
Una marca da bollo da € 16,00 (da acquistare in tabaccheria) ogni quattro facciate.
Il cittadino ha l'obbligo di citare all'Amministrazione a cui fa richiesta di autentica di copia l'uso e la norma che eventualmente esentino tale autentica dall’imposta di bollo (Circolare del Ministero dell'Interno n. 12/1984).
La mancata o parziale corresponsione dell'imposta di bollo dovuta configura il reato di evasione fiscale, la cui responsabilità ricade su chi rilascia l’atto, chi lo riceve, chi lo utilizza e comporta il pagamento del bollo evaso, più una sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell'imposta o della maggiore imposta.
Diritti di segreteria: 0,52 € (pagamento in contanti)
Vincoli
Nel caso in cui non vi sia la certezza assoluta che il documento mostrato in visione sia effettivamente un originale, o se la copia non risulti identica all'originale, l'autentica non potrà essere effettuata.
In nessun caso può essere autenticata una copia di una copia.
Casi particolari
È possibile autenticare anche la copia di un documento redatto in lingua straniera, purché sia possibile accertarsi che la copia è identica all’originale.
Ulteriori informazioni
Vedi art. 18 del d.P.R. 445/2000.