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Servizi Finanziari

Responsabile: Dr.ssa Cristina Leoni
Ubicazione: presso la sede Municipale in Piazza San Giovanni n. 1
Telefono: 035/991174 (interno 211) - Fax: 035/4942441
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ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
lunedì dalle ore 09,00 alle ore 12,30 dalle or 17,00 alle ore 18,00
martedì dalle ore 09,00 alle ore 12,30
mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 12,30
giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,30 dalle ore 17,00 alle ore 18,00
venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30
sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,00

 


Servizi erogati dall’Ufficio

Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi disciplina l’organizzazione del Servizio Finanziario, secondo le dimensioni demografiche e l’importanza economico-finanziaria dell’Ente. L’ordinamento affida al Servizio il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria.

Il Servizio Finanziario è preposto principalmente alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale.

Il Servizio Finanziario si occupa principalmente di servizi cosiddetti “interni” all’Ente: Gestione Entrate ed Uscite, Controllo di Gestione, Gestione IVA, Economato, Gestione giuridica del Personale, Paghe e Contributi.

Il cittadino si può rivolgere al Servizio Finanziario per la compilazione della dichiarazione sostitutiva, avente validità annuale, necessaria per il calcolo dei seguenti indici:

  • ISE (indicatore della situazione economica) determinato dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio;
  • ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) determinato dal rapporto tra l’ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza;
  • poiché per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito o di servizi di pubblica utilità è prevista la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare.
Il cittadino si può rivolgere al Servizio Finanziario - Gestione Tributaria - per eventuali chiarimenti circa l’applicazione dei tributi propri quali l’Imposta Comunale sugli Immobili, l’Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’Addizionale Comunale sull’I.R.Pe.F., nonché per l’applicazione delle tariffe per proventi dei servizi pubblici quali il cosiddetto Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) e l’illuminazione votiva, meglio di seguito descritti.

I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili

E’ dovuta dalle persone, fisiche e giuridiche, che sono proprietarie di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) situati nel territorio comunale e a qualsiasi uso destinati o che sono titolari di diritto reale di usufrutto, d’uso, di abitazione, di enfiteusi e di superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo è il locatario.

Aliquote e detrazioni

Le aliquote e le detrazioni ICI da utilizzare per il calcolo dell’imposta sono deliberate ogni anno dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Versamento

Può essere eseguito in due rate: la prima rata – acconto – entro il 30 giugno, pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell’anno precedente; la seconda rata – saldo – entro il 20 dicembre pari all’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta dedotta dell’acconto pagato; o in un’unica rata entro il 30 giugno. Il versamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente n. 42235820 intestato a Comune di Madone – Servizio Tesoreria ICI - oltre che presso gli uffici postali anche presso la Banca Popolare di Bergamo S.p.A. – filiale di Madone – senza l’aggravio di alcuna commissione.

Comunicazione di variazione

La comunicazione ICI deve essere presentata a norma dell’art. 6 del “Regolamento di disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili” vigente, per gli immobili posseduti nel territorio del Comune e per i quali si sono verificate variazioni. In particolare vi è l’obbligo di presentare la comunicazione se si sono verificate le seguenti circostanze:

  • Immobili venduti o acquistati o su cui è stato costituito o estinto un diritto reale d’usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, ovvero sono stati oggetto di locazione finanziaria;
  • Immobili che hanno perso o acquisito il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI;
  • Immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio: terreni agricoli divenuti aree fabbricabili o viceversa, area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato o, al contrario, fabbricato divenuto area fabbricabile);
  • Immobili la cui rendita è stata variata per modificazioni strutturali; immobili divenuti abitazione principale del proprietario per cambio di residenza o viceversa; immobili che hanno perso la caratteristica di ruralità;
  • Il valore dell’area fabbricabile è variato.

La comunicazione deve essere presentata separatamente, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo con modello predisposto e messo a disposizione dal Comune (sono valide comunque anche le comunicazioni redatte senza l’impiego del modello, sempre che contengano tutti i dati necessari), mediante consegna all’Ufficio Tributi o mediante spedizione per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno.

La comunicazione sottoscritta dal soggetto passivo potrà essere presentata in qualsiasi momento successivo alla variazione intervenuta e comunque entro il 31 marzo dell’anno seguente.

Rimborso

Entro il termine di 3 anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, il contribuente se ritiene di aver pagato somme non dovute riguardanti l’ICI può chiedere all’Amministrazione Comunale, mediante richiesta redatta in carta semplice la restituzione di quanto non dovuto allegando la relativa documentazione.

Ravvedimento

Il ravvedimento operoso permette al contribuente di correggere spontaneamente errori e omissioni commessi, beneficiando di una riduzione delle sanzioni, non è consentito una volta che siano iniziati accesi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Qui di seguito si fornisce un quadro sintetico delle fattispecie sanzionatorie e dei termini disciplinati dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, come sostituito dal D. Lgs. n. 203/98 e successive recenti modificazioni, alla luce delle interpretazioni ricavabili dalla circolare ministeriale n. 184/E del 13.07.1998, e dalle modifiche intervenute con il D. Lgs. n. 422/98 e del D. Lgs. n. 99 del 2000:

  • Omesso versamento: entro 30 giorni - sanzione 3,75%
  • Omesso versamento: entro 1 anno - sanzione 6%
  • Denuncia infedele: entro 90 giorni - sanzione 6,25%
  • Denuncia infedele: entro un anno - sanzione 10%
  • Omessa denuncia: entro 90 giorni - sanzione 12,50%
  • Omessa denuncia: entro 1 anno - sanzione 20%

Oltre il tributo e le sanzioni debbono essere versati gli interessi da calcolarsi, sul solo tributo, con il saggio legale 3% annuo dal 01/01/2002 al 31/12/2003, dal 01/01/2004 il tasso legale di interesse è del 2,5%.

TA.R.S.U. – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

La tassa è dovuta da tutti i cittadini che occupano e detengono locali e aree scoperte esistenti sul territorio comunale, adibiti a qualsiasi uso, e ove il servizio di smaltimento dei rifiuti è istituito ed attivato. Pertanto, il tributo è dovuto sia per i locali adibiti ad uso abitativo, sia per quelli adibiti ad attività economiche e non.

Denuncia di attivazione

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. Entro lo stesso termine devono essere denunciate eventuali modifiche apportate ai locali e variazioni dell’uso dei locali.

Denuncia di cessazione

I contribuenti, per la cessazione nel corso dell’anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, devono presentare apposita denuncia indirizzata all’Ufficio Tributi. Il diritto all’abbuono decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante.

Sgravi e rimborsi

Entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione, l’Ufficio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto.

Modalità e tempi

La tassa ai sensi dell’art. 64 del D. Lgs: 507/93, è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare e decorre dal 1° giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza. Il pagamento della Tassa Rifiuti, previsto in 4 rate o in unica soluzione, può essere effettuato solo a seguito di emissione da parte dell’Esattoria di avviso di pagamento, recapitato al domicilio del contribuente. Quindi i versamenti vanno effettuati entro le scadenze indicate nell’avviso di pagamento.

Tariffe

Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

A decorrere dall’anno 2005 l’Ufficio Tributi provvederà automaticamente all’applicazione della riduzione per le abitazioni principali con unico occupante pari al 20%, al momento del verificarsi dell’evento (fatti salvi i casi in cui l’avviso di pagamento è già stato emesso; nel qual caso sarà cura del contribuente richiedere lo sgravio per la quota di riduzione).

La modulistica relativa alla Tassa Rifiuti è disponibile presso l’Ufficio Tributi.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni negli spazi appositamente predisposti sono soggetti rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune.

Presupposto dell’Imposta sulla pubblicità è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche.

Tariffe

Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale.

Dichiarazioni

Il contribuente è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

La denuncia di cessazione va presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Versamento

L’imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale n. 15880206 intestato a A.I.P.A. Spa – Via Cechov, 50 – MILANO – Causale: Imposta pubblicità.

L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Il pagamento di norma ha scadenza nel mese di gennaio.

Il contribuente può richiedere la restituzione delle somme versate e non dovute con istanza da presentare all’AIPA SpA entro due anni dal versamento o dall’avvenuto accertamento del diritto al rimborso.

Dove rivolgersi

Il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta è stato affidato alla ditta AIPA SpA di Milano. Pertanto per qualsiasi informazione inerente alla denuncia o al pagamento gli utenti dovranno rivolgersi alla Ditta AIPA S.p.A. – Agenzia di Bergamo – Via Boito, 12 – tel. 035/211543.

Tassa per l'occupazione dispazi ed aree pubbliche (TOSAP)

Si tratta di una tassa applicata a tutte le occupazioni di qualsiasi natura effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati.

Tariffe

Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio, ed entrano in vigore il primo gennaio.

Denuncia e versamento

OCCUPAZIONI PERMANENTI: per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare apposita denuncia alla Società AIPA S.p.A entro trenta giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione.

L’obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l’apposito modulo.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE: per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi non oltre il termine previsto per l occupazioni medesime.

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale n. 42862201 intestato a A.I.P.A. Spa – Via Cechov, 50 – MILANO – Causale: Riscossione canoni imposte locali.

Rimborsi

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, all’AIPA S.p.A. il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Dove rivolgersi

Il servizio di accertamento e riscossione della tassa è stato affidato in concessione alla Ditta AIPA S.p.A. di Milano, pertanto per qualsiasi informazione inerente le denuncie e il pagamento gli utenti dovranno rivolgersi alla Ditta AIPA S.p.A. – Agenzia di Bergamo – Via Boito, 12 – Tel. 035/211543.

Servizio acquedotto

La gestione della rete idrica comunale è affidata alla Società HIDROGEST S.p.A.

Il pagamento annuale per la fornitura dei servizi idrici deve essere effettuato a seguito di emissione da parte dell’HIDROGEST di una fattura di acconto calcolata sulla base del consumo presunto e di una fattura a saldo calcolata sull’effettivo consumo rilevato mediante lettura annuale dei contatori, recapitate al domicilio dei contribuenti.

Il versamento può essere effettuato oltre che presso gli uffici postali anche presso la Banca Popolare di Bergamo S.p.A. – filiale di Madone – senza l’aggravio di alcuna commissione.

Tariffe

Le tariffe dei servizi acquedottistici sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Dove rivolgersi

Per qualsiasi informazione inerente la fatturazione o per l’espletamento delle pratiche di allacciamento o disdetta alla rete idrica comunale, gli utenti dovranno rivolgersi alla HIDROGEST S.p.A. con sede in Sotto il Monte Giovanni XXIII – Via Privata Bernasconi, 13 – Tel. 035/4388711.

Servizio illuminazioni votive

Per il servizio di illuminazione votiva è dovuta una tariffa per punto luce determinata ogni anno dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Denuncia e versamento

Per l’attivazione del servizio deve essere presentata richiesta di allacciamento della lampada votiva. Il versamento deve essere effettuato annualmente oltre che presso gli uffici postali anche presso la Banca Popolare di Bergamo S.p.A. – filiale di Madone senza l’aggravio di alcuna commissione, mediante bollettino recapitato al domicilio del contribuente.

In caso di variazione d’indirizzo del richiedente l’allacciamento o di disdetta del servizio, deve essere presentata comunicazione all’Ufficio Tributi.

Addizionale comunale all’IRPEF

L’addizionale comunale all’Irpef è stata istituita con Decreto Legislativo del 28/09/1998, n. 360 a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Al pagamento dell’addizionale sono tenuti tutti i contribuenti sui redditi dei quali risulta dovuta l’Irpef.

Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati l’addizionale è trattenuta dal datore di lavoro all’atto della effettuazione delle operazioni conguaglio.

L’aliquota dell’addizionale comunale Irpef viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali.


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